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Finanza di Progetto

PROJECT FINANCING

La Società OMNIA Fiduciaria di Revisione è abilitata dalla legge del 1966/1939 e dal R.D. del 22 aprile 1940 n° 531, al rilascio della Asseverazione di Piani Economico e Finanziari (PEF), con riferimento alla Finanza di Progetto (Projcct Financing), del già Lgs/50/2016, oggi disciplinato dal Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici), collocati all’interno della Parte II dedicata ai “Contratti di concessione”

COS'E' LA NUOVA FINANZA DI PROGETTO

L’istituto del Partenariato Pubblico privato (PPP) cui era riferimento l’impianto dell’abrogato Codice 50/2016, è stato sostituito con il D.Lgs. del mese di marzo 2023, n° 36 , “Codice dei contratti pubblici in attuazione del dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
Il libro IV del nuovo codice, rubricato Finanza di Progetto, all’art. 193, p.1 (procedura di affidamento), testualmente recita“Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, IL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ASSEVERATO e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”.
La OMNIA Fiduciaria s.r.l. a tanto abilitata, segue tutte le fasi utili ed indispensabili per certificare l’avvenuta Asseverazione, con riferimento alla presentazione della proposta di finanza di progetto (project financing) o più in generale di PPP (partenariato pubblico privato), ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (disciplina delle Società Fiduciarie e di Revisione)

Novità del nuovo Codice (Finanza di Progetto)

La disciplina della finanza di progetto, il nuovo Codice 36/23, ha semplificato la procedura e gli adempimenti previsti a carico dei soggetti proponenti prevedendo l’inclusione delle opere e/o servizi non ancora messi a gara dalle stesse amministrazioni negli strumenti programmatori. Esso prevede una sola procedura di gara ad iniziativa privata che non richiede particolari requisiti agli operatori economici in fase di presentazione della prima proposta. Per l’affidamento dei lavori o dei servizi previsti dal bando sarà possibile riformulare una nuova proposta avvalendosi anche di altri soggetti o impegnarsi a subappaltare le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
In merito al limite di contribuzione della parte pubblica, il nuovo Codice,
ha eliminato la clausola di garanzie di finanziamento a carico della pubblica amministrazione che prevedeva il limite massimo del 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, inserendo l’eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat (50%) e calcolato secondo le modalità previste, dal progetto, non consentendone la contabilizzazione fuori bilancio

La presentazione della proposta progettuale

La proposta di progetto, con riferimento al nuovo Codice 36/23 deve contenere:

a) progetto di fattibilità tecnico economica rappresentativo del primo livello della progettazione, come disciplinato dal disciplinare da parte della Pubblica Amministrazione

b) bozza di convenzione rappresentativa della base contrattuale tra le parti.

c) piano economico-finanziario ASSEVERATO (che contiene anche le spese sostenute per la predisposizione della proposta e i diritti su eventuali opere dell’ingegno;

d) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione attraverso dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dal bando

E’ certamente importante sapere che la P:A. Prevede del se nel bando di gara l’Asseverazione come documento con cui si certifica la sostenibilità complessiva del progetto da un punto di vista economico e finanziario. Questa può essere rilasciata dalla Banca e/o da una Società Fiduciaria e di revisione, abilita ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1966

Il documento attestante l’Asseverazione del PEF rilasciato da società non abilitata a tanto, ai sensi delle disposizioni su indicate, inficia la partecipazione al bando di gara da parte della commissione giudicatrice e/o sottopone il proponente a subire il ricorso da parte dei concorrenti esclusi dalla gara per insufficienza documentazione

La OMNIA Società Fiduciaria, di Revisione, garantisce tutte le fasi utili ed indispensabili per ottenere la partecipazione al Bando di gara con riferimento alle norme previste dalle nuove norme del Codice 36/23, in merito alla Asseverazione del PIANO ECONOMICO-FINANZIARI richiesto.

Al fine di poter offrire un servizio ulteriore ai nostri clienti, oltre a fornire l’asseverazione del PEF, con le Società Assicurative Partner, abbiamo provveduto a stipulare importanti convenzioni per il rilascio della fideiussione provvisoria e definitiva richiesta dai bandi di gara pubblici ed in particolare per il project financing